Generazioni a confronto

Cattiva Scuola: Quando il bullo è l’insegnante

Cattiva Scuola: Quando il bullo è l’insegnante

A cura di Claudia Ambrosio – Criminologa

Siamo abituati a pensare che i ragazzi siano al “sicuro” quando li affidiamo alle cure degli insegnanti, ci sembra che dopo “casa” sia proprio la “scuola” ad essere il luogo più protetto, quello dove alle amorevoli cure dei genitori si sostituiscono le altrettanto amorevoli cure degli insegnanti.

Chi, poi, ha seguito un percorso di studi per diventare docente o abbia studiato per prepararsi ai concorsi di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole, ha dovuto misurarsi con le varie teorie pedagogiche che esaltano il ruolo formativo del docente atto soprattutto a stimolare la personalità in divenire del discente e a valorizzarne le naturali inclinazioni e attitudini.

L’ apprendimento è uno dei fenomeni psicologici fondamentali per l’evoluzione e coinvolge moltissime specie animali oltre all’uomo: lo sviluppo e la sopravvivenza degli individui si basa sulla loro capacità di apprendere; in generale si può definire l’apprendimento “come una modificazione comportamentale che consegue a, o viene indotta da, un’interazione con l’ambiente ed è il risultato di esperienze che conducono allo stabilirsi di nuove configurazioni di risposta agli stimoli esterni”.

Per l’importanza che l’apprendimento riveste nella vita di ogni specie vivente questo è stato studiato e continua ad essere studiato dall’etologia e dalle scienze psicologiche, nelle sue diverse forme, manifestazioni e applicazioni e nel tempo si sono susseguite varie teorie e scuole di pensiero.

Diverso dal concetto di apprendimento, che riguarda ontologicamente il discente ovvero colui che apprende, è quello di insegnamento, che, al contrario riguarda l’insegnante ovvero colui che insegna, colui che, come dicevano i classici “lascia il segno” nella mente del discente.

Proprio questo segno oggi vuole essere al centro della presente disamina: siamo, infatti, così sicuri che il segno che viene lasciato dagli insegnanti sia sempre positivo o contribuisca al sereno sviluppo dei ragazzi?

Sempre più spesso, oggi, ci interroga sul malessere e sul disagio che affligge i giovani e sugli episodi di gratuita e inspiegabile violenza che li vede protagonisti lasciando tutti noi spettatori affranti e stupiti.

Tuttavia, solo uno sguardo miope potrebbe vedere solo nei giovani il problema dell’aggressività sempre più crescente che aleggia nel mondo attuale, posto che la responsabilità primaria di tanti di questi tristemente noti fatti di cronaca è da imputarsi proprio nei segni che gli adulti hanno, o non hanno talvolta, lasciato nelle nuove generazioni.

I segni che si imprimono sulle menti che si plasmano sono importanti a volta vitali, non solo per il sereno sviluppo dell’individuo ma anche di quello di tutta la società, posto che la stessa, come noto, non rappresenta un concetto astratto ma è la somma di tutti gli individui “segnati”.

Non a caso gli antichi greci definivano paideia il lungo processo di formazione dei futuri cittadini, che prevedeva l’apprendimento di determinate conoscenze e l’acquisizione di specifiche attitudini. Il principio di base era che senza educazione non potesse esserci cultura, e che la cultura fosse fondamentale per un esercizio della cittadinanza che prevedeva la partecipazione agli organi politici democratici e un servizio militare praticamente permanente. L’obiettivo ideale della paideia era conseguire l’aretè, un’eccellenza pubblicamente riconosciuta sotto vari aspetti, soprattutto la forma fisica e il perfezionamento dello spirito. In termini competitivi, l’aretè cui mirava la paideia rappresentava il fondamento della leadership.

Attualizzando il concetto classico ai nostri giorni deriva il sillogismo che menti valorose formano menti valorose, e certo questo risulta più facilmente credibile quando coloro che lasciavano il segno avevano il calibro di Socrate, Aristotele, Seneca, Quintiliano, Cicerone!

Oggi non di rado, nel mondo scolastico, possono presentarsi spiacevoli nonché sgradevoli episodi originati dal comportamento degli insegnanti, che prima ancora di istruire i futuri cittadini dovrebbero essere educatori e fonte di ispirazione delle giovani generazioni.

Ma quali sono i reati che possono riguardare gli insegnanti? E come si agisce in questi casi?

In generale due sono, per lo più, i reati che interessano gli insegnanti e che, da questi, vengono commessi ai danni degli alunni: quello di «abuso dei mezzi di correzione» e quello più grave di «maltrattamenti».

Ai sensi dell’art. 571 del Codice penale: «chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi».

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura necessariamente abituale, talché la condotta penalmente rilevante può sostanziarsi anche in un unico e solo atto (isolato), purché avente una rilevanza significativa alla luce delle modalità dello stesso, della intensità della sua incidenza o della sua intempestività. (Cfr. Tribunale di Firenze, sentenza del 29 luglio 2017)

A contrario, si parla di maltrattamenti ai sensi dell’art. 572 del Codice penale: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia […], o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, […] o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, […]. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici».

La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza n. 53425 del 22 ottobre 2014 ha stabilito che: «L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da “animus corrigendi”, non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti». Nella citata sentenza la Corte ha ritenuto colpevole una maestra della scuola dell’infanzia che ha tenuto una condotta violenta, (sia psicologica che fisica), anche se per finalità educative, sui bambini a lei affidati. Si integra dunque il reato più grave di maltrattamenti, rispetto ad abuso di mezzi di correzione, quando si mina la salute mentale della studentessa o studente, apostrofandolo o ancora etichettandolo con frasi vessatorie o offensive, ingiuriose e/o denigratorie, del tipo: sei un «deficiente, incapace, cretino» - Corte di Cassazione, sentenza n. 3459 del 27 gennaio 2021.

Sul punto, infatti, costante giurisprudenza ha chiarito che: «La nozione di malattia ai fini del reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è più ampia di quelle concernenti l’imputabilità o il reato di lesione personale, comprendendo ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia, all’insonnia, dalla depressione, ai disturbi del carattere e del comportamento» Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 19850 del 13 aprile 2016.

La Corte ha stabilito, altresì, che rientri nel reato “di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”, qualsiasi comportamento che: «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità».

I reati sopracitati sono abbastanza diffusi e frequenti nelle Istituzioni scolastiche italiane: alla luce di quanto finora esposto, il Dirigente scolastico, in caso di illeciti penali sopra individuati, senza indugio né ritardo, è obbligato a denunciare alle Autorità competenti, i reati di natura penale a norma dell’art. 331 Codice di procedura penale (c.p.p.) “obbligo alla denuncia” e art. 361 Codice penale (c.p.) “sanzione per omessa denuncia”.

In capo al docente, invece, nella fattispecie si rilevano responsabilità oltre penali, anche disciplinari sanzionabili: il Dirigente scolastico dovrà, infatti, attivare contestualmente un procedimento disciplinare a carico del docente, contestando l’addebito nei tempi e nei modi dovuti. I due procedimenti (penale e disciplinare) sono indipendenti tra loro, anche se l’Amministrazione ha il dovere di adeguare i propri esiti al giudizio definito penale.

Ultimo aspetto da considerare è quello relativo all’uso, anche da parte dei docenti, dei social media poiché, come è noto, abusi e violazioni possono celarsi anche dietro l’uso inappropriato di tali strumenti.

Quasi tutti i docenti, infatti, usano i social network, da Facebook a Whatsapp e sul punto non esiste una regolamentazione specifica: non esiste per un docente, così come non esiste per nessuno di noi. Tutti noi sappiamo che nell’online ci sono azioni che possono essere connotate come reati – e in questo caso sarà l’intervento della polizia postale a gestire la cosa.

I docenti, tuttavia, in ogni momento della loro vita rappresentano per chi cresce una figura adulta di riferimento ecco perché ci si aspetta coerenza, integrità e serietà anche nell’uso dei social media.

Docenti che "socializzano" materiali o immagini relative alla vita di classe diventano essi stessi trasgressori di quella regola che chiedono ai loro studenti di rispettare determinando contenziosi, critiche e dibattiti come quelli seguenti alle prassi di denunciare pubblicamente studenti rei di aver copiato in rete il testo degli elaborati personali.

Viceversa, la tecnologia ha molti vantaggi per l’insegnamento, ed è per questo che migliaia di insegnanti e studenti utilizzano piattaforme per insegnare, apprendere, comunicare e creare, favorendo l’apprendimento interattivo.

Come spesso si è avuto modo di dire, anche in questo caso non è da demonizzare l’uso delle nuove tecnologie ma l’abuso o l’uso improprio delle stesse,

Conoscere tali fenomeni è utile a prevenire ogni tipo di disagio nella scuola che, come detto, dopo la famiglia è il secondo luogo dove si “forma” la personalità dei futuri cittadini, si ricordi in proposito una celebre frase di Albert Einstein, il quale, rimandato in matematica, soleva dire: “L'insegnamento deve essere tale da far percepire ciò che viene offerto come un dono prezioso, e non come un dovere imposto.”

 

 

 

 

 

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