Lavoro e sicurezza

Il lavoro ai tempi del coronavirus

Il lavoro ai tempi del coronavirus

Il lavoro ai tempi del coronavirus non è il titolo di un romanzo di Gabriel García Márquez, scrittore premio Nobel per la letteratura nel 1982, che ha scritto il ben più noto L’amore ai tempi del colera, bensì una storia delle difficoltà di un periodo storico complicato per i lavoratori e una potenziale soluzione per alcuni problemi che stava lì, a portata di mano e della quale nessuno ha mai avuto il coraggio di innamorarsi pienamente. Ma, nell’omaggiare il nome dello scrittore prendendo come spunto un suo romanzo, a pensarci bene, ci si accorge che sono solo due i termini di differenziazione tra i titoli: “lavoro” e “amore” che pure nella società neoliberale moderna, come predetto profeticamente dal buon Celentano, sono strettamente connessi.

E non finisce qui. Le due storie sono incredibilmente sovrapponibili con un piccolo sforzo di astrazione. Non ci credete? Seguite il mio percorso che, vi avviso, contiene qualche spoiler per cui, se state leggendo il romanzo o avete intenzione di farlo, saltate qualche riga. La trama del libro di García Márquez ha due pilastri: l’amore (ovviamente) e la perseveranza. L’amore è quello tra Florentino e la bella Fermina caratterizzato da uno scambio epistolare travolgente ma che non riesce a concretizzarsi a causa dell’ostilità del padre di lei che si rifiuta di benedire la proposta di convolare a nozze di Florentino e porta via con sé la figlia organizzandole un matrimonio di comodo con il dottor Urbino, medico rispettato, affermato e di buon partito.

La vita dei due continua parallela e senza incontro ma con un legame simbiotico indiretto. Accade che, svariati anni dopo, quando il dottor Urbino, oramai anziano, muore, Florentino, da sempre innamorato, si reca a casa della vedova rinnovandole il suo amore che può finalmente e dopo una timida resistenza iniziale trovare compimento. In astratto, si tratta perciò di due elementi che richiedono una naturale congiunzione, un terzo elemento di disturbo che ne impedisce la commistione, un quarto che rappresenta un ceppo che imprigiona uno dei due e, infine, le catene spezzate da un evento funesto e il finale da “vissero felici e contenti”. Se notiamo bene è più o meno lo stesso copione di tanti altri capolavori della storia della letteratura dai Promessi sposi ad Anna Karenina (in Le avventure di Pinocchio questi tre tratti erano addirittura interiori al protagonista stesso) che tuttavia hanno al loro interno innumerevoli altre chiavi di lettura ma questo non interessa gli scopi del presente articolo.

Torniamo alla nostra astrazione. Proviamo a pensare che Fermina sia il mondo del lavoro in generale e che Florentino rappresenti l’evoluzione tecnologica positiva che prova ad unirsi ad esso per migliorarlo e renderlo completo. Il termine “positiva” lascia intendere che è funzionale ad un miglioramento della vita dell’uomo che sia lavoratore o imprenditore. Le due realtà si scambiano epistole amorose costituite da studi, progetti ben definiti, analisi scientifiche di alto livello, per tramite di studiosi e tecnici del settore tutti concordi nel favorire la loro unione ma, ogni qualvolta provano ad incontrarsi, arriva una qualche forma di ostilità caratterizzata da ostracismi, scetticismi, complottismi da parte di una figura che si erge a paternale e, un po’ per egoismo e un po’ per paura, convince gli altri che è necessario che la sua fanciulla vada verso una direzione apparentemente più appetibile. Anche qui accade però, un bel giorno, che un evento drammatico, per esempio l’arrivo di uno sconosciuto virus orientale, squarcia il muro che si era creato e consente a tutti di gioire dell’unione.

Il clima di emergenza che abbiamo vissuto nei mesi passati ha costretto anche i più reticenti ad adottare forme di lavoro che, salvo in pochi casi ed in grosse realtà, finora nessuno aveva mai considerato. Saranno ormai più di vent’anni che il lavoro agile prova ad introdursi nel tessuto produttivo aziendale e che non riesce ad incontrare il favore totale a causa del terzo incomodo rappresentato da quella parte imprenditoriale e sociale ancora impermeabile ed impaurita di fronte ad ogni evoluzione. Eppure, se impiegassimo un po’ di tempo a rifletterci su, capiremmo che i vantaggi sono veramente innumerevoli.  Uno dei generatori di infortuni sul lavoro sono i cosiddetti infortuni in itinere ovvero quelli avvenuti nella fase di spostamento tra l’abitazione e il luogo di lavoro o viceversa che, senza perderci in numeri o statistiche, rappresentano una percentuale mostruosa e con un forte impatto per le casse pubbliche sia in termini di costi diretti che indiretti. Parliamo di costi necessari per curare, riabilitare o risarcire un dipendente per esempio. Ma non solo. L’apporto ambientale non è per nulla trascurabile. Meno trasporti implicano un minore inquinamento soprattutto nelle grandi metropoli nelle quali le condizioni di salubrità dell’aria in determinati periodi dell’anno arrivano a livelli inaccettabili. Per le aziende poi un vantaggio sarebbe quello di ridurre le spese energetiche visto che il personale, lavorando da casa, consuma energia della propria abitazione, utilizza i servizi igienici di casa e così via.

Ma che cosa è il lavoro agile che in questo periodo è stato un valido alleato per contenere l’epidemia e consentire comunque alle aziende di mandare avanti il proprio motore senza fermarsi? Intanto sgomberiamo il campo da una cattiva interpretazione che tende a sovrapporre il telelavoro allo smart working considerandolo una traduzione italiana di quest’ultimo. In realtà si tratta di due architetture completamente differenti essendo il telelavoro una struttura vecchia di qualche decennio rispetto al lavoro agile quindi affermatosi in tempi nei quali i dispositivi portatili erano pressoché inesistenti. A dispetto del telelavoro nel quale il lavoratore ha una postazione fissa che si trova in un luogo differente rispetto a quello aziendale quindi di una situazione caratterizzata da maggiore rigidità spazio-temporale con orari rigidi e spazi predeterminati, per lavoro agile, detto anche smart working, si intende una modalità flessibile di esecuzione di una prestazione di lavoro subordinata, disciplinata dagli articoli 18 e ss. della legge 81/2017 e fondata su un incremento della competitività e di aiuto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in cui sussiste una assenza di vincoli a livello di orario e di spazio. In condizioni “non emergenziali” è necessario che datore di lavoro e lavoratore siglino un accordo, che deve seguire un certo iter, col quale stabilire il fatto che la prestazione lavorativa viene resa, con ausilio di strumenti tecnologici ed anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali e senza precisi vincoli di orario rispettando ovviamente quanto prescritto dalla legge e dalla contrattazione collettiva circa la durata massima dell’orario giornaliero e settimanale.

L’accordo è bene che specifichi i tempi di riposo, le modalità di controllo dell’operato da parte del datore di lavoro e quali sono gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecnico-organizzative per il famigerato diritto alla disconnessione dalla strumentazione tecnologica di lavoro. In questa sede ci interessa però l’aspetto connesso alla salute e sicurezza del lavoratore. Infatti il lavoratore è destinatario di garanzie specifiche anche in questo campo, come accade per tutto il D.Lgs. 81/08. La posizione del datore di lavoro appare però un po’ sfuocata in quanto egli non ha un controllo diretto sull’attività esterna del dipendente e, sarebbe insensato addossargli responsabilità in caso di infortunio che oltrepassi la sua possibilità di intervento. Deve comunque ottemperare all’obbligo di consegnare al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e al lavoratore con cadenza almeno annuale una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla esecuzione del rapporto di lavoro e deve accertarsi che gli strumenti tecnologici consegnati al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle direttive comunitarie e siano in ottimo stato di funzionamento.  

I vari DPCM che si sono susseguiti in questi mesi travagliati hanno esteso la pervasività delle misure preventive e tra le novità più interessanti concernenti il lavoro agile è annoverabile l’autorizzazione ad assolvere gli obblighi di informativa anche in via semplificata, attraverso una apposita documentazione scaricabile dal sito web dell’Inail e il conseguente invio a mezzo posta elettronica al dipendente. Inoltre su tutto il territorio nazionale e fino al 31 luglio 2020 lo smart working può essere attivato anche senza accordo individuale.  Il riferimento per il telelavoratore è il D.Lgs. 81/08 :  A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.[1]

Articolo ben fatto non c’è dubbio. Per diritto di cronaca i Titoli a cui fa riferimento riguardano le attrezzature munite di videoterminali (VII) e uso delle attrezzature di lavoro (III). La disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro per lo smart working, fermo restando quanto comunque prescritto dal Testo Unico, trova applicazione nella Legge n. 81/2017: Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali[2].

Tutti i locali, secondo le raccomandazioni INAIL dovranno seguire determinate indicazioni. In particolare le attività non possono essere svolti in locali tecnici o non abitabili, devono esserci adeguati servizi igienici a disposizione e impiantistica a norma, le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di muffe o condense, i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea e detti locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale che garantisca adeguato comfort visivo, deve essere garantito il ricambio di aria naturale o con ventilazione meccanica, gli impianti di condizionamento eventuali devono essere a norma e così via. 

Io credo che ogni evento giunge a noi dopo un percorso lungo nel quale ci lancia dei segnali che siamo liberi di percepire o meno e che per tale ragione ci sia sempre un senso per ogni cosa e quello del periodo appena trascorso rappresenta un sollevamento di un velo su alcuni pregiudizi e alcune congetture che ormai facevano parte della vita quotidiana come fossero un tutt’uno con la vita stessa. Così facendo, come nel caso dello smart working, cose che apparivano irrealizzabili nell’immediato, subiscono un repentino colpo di acceleratore. Scriveva proprio lo stesso García Márquez che  Noi uomini siamo poveri schiavi dei pregiudizi.

[1] D.Lgs. 81/08, articolo 3 c. 10

[2] Legge 81/2017, articolo 22

RIFERIMENTI

logo icted

ICTEDMAGAZINE

Information Communicatio
Technologies Education Magazine

Registrazione al n.157 del Registro Stam­pa presso il Tribunale di Catanzaro del 27/09/2004

Rivista trimestrale  

Direttore responsabile/Editore-responsabile intellettuale

Luigi A. Macrì