Generazioni a confronto

Donne nella rete: web e violenza di genere di Claudia Ambrosio

Donne nella rete: web e violenza di genere di Claudia Ambrosio

Abstract: Il web con la sua potenza e la sua forza “espansiva” può diventare teatro di violenza e persecuzione soprattutto per le donne. Reati come il porn revenge sono affrontati ora compiutamente dal legislatore con una normativa ad hoc, tuttavia senza un’adeguata tutela sociale ed un’efficace opera educativa la legge da sola può fare ben poco per le vittime.

La misoginia, l’odio per le donne ha caratterizzato varie fasi della storia dell’umanità, tuttavia, ancora una volta la potenza di internet e del cyberspazio, rende il fenomeno in esame ancora più allarmante a causa della risonanza del web che, inoltre, consente una rapida diffusione oltre i confini territoriali.

Nonostante esista una maggiore consapevolezza della vittimizzazione associata al fenomeno, le immagini e i video continuano ad essere diffusi, anzi, in alcuni casi, la vittima è del tutto ignara di essere ripresa.

Si stima che il 70% delle vittime sia di sesso femminile; secondo altre stime la percentuale sarebbe addirittura del 93%.

 

Secondo la Polizia delle Comunicazioni del nostro Paese, in Italia il fenomeno della porn revenge sta toccando picchi allarmanti, inoltre uno studio condotto nel 2018 dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza ha evidenziato come il 6% dei giovani compresi tra gli 11 e i 13 anni spedisce abitualmente le proprie immagini a sfondo sessuale via internet, con un’incidenza femminile di 2 su 3.

Per quanti riguarda la fascia adolescenziale tra i 14 e i 19 anni, invece, è emerso come  la percentuale di chi invia tende ad aumentare raggiungendo il 19%.

Un altro sondaggio riporta come, per molti adolescenti (in particolare maschi) sia del tutto normale riprendersi durante un’attività sessuale e condivider il tutto con i propri amici.

Uno dei fenomeni più controversi che sta interessando il mondo dei social network è quello della Porn Revenge, letteralmente “vendetta pornografica”, vale a dire ciò che riguarda la cosiddetta pornografia non consensuale.

Si tratta di un reato relativo alla pubblicazione, o minaccia di pubblicazione, di materiale video o fotografico che ritraggono individui durante attività sessuali o immortalati in pose sessualmente esplicite, senza il consenso del/della “protagonista” interessato/a.

Il mancato consenso appare rilevante: sia sotto il profilo giuridico ai fini della rilevanza della condotta, sia sotto il profilo criminologico della vittima, poiché la stessa vive questo atto come un sopruso, un’ingiustizia, il tradimento di una fiducia accordata e mal riposta, da ciò possono derivare, infatti, rabbia, sgomento, senso di frustrazione, depressione.

Quanto al modus operandi, questi “vendicatori” (di solito ex partners o persone con cui si è avuta una relazione anche occasionale), postano su Internet fotografie o video dell'ex, in pose o atteggiamenti "hard".

Spesso a queste immagini vengono aggiunti anche i numeri di telefono della vittima, il suo indirizzo di casa, il suo profilo Facebook, in modo che digitando, per qualsiasi ragione, il suo nome su Google, si venga immediatamente in possesso di tutti i documenti che la riguardano, ivi incluse le immagini scabrose pubblicate a sua insaputa.

Come in ogni reato di matrice sessuale, anche per quanto la porn revenge la quasi totalità degli autori è di sesso maschile e le vittime risultano essere quasi sempre donne, ex-partner.

Il fenomeno taglia trasversalmente tutte le fasce sociali, in pratica, non è possibile disegnare l'identikit del soggetto abusante, potendo egli appartenere a qualsiasi ambiente sociale, svolgere qualsiasi attività lavorativa ed avere qualsiasi età.

Sul fronte della vittima, chi subisce questo trattamento ovviamente prova enorme imbarazzo e umiliazione per questa esposizione pubblica della sua vita più intima, oltre a sensi profondi di insicurezza, dal momento che, relazionandosi con qualcuno, non può non chiedersi se la persona con cui sta parlando abbia già visionato quelle immagini, oppure ne abbia sentito parlare.

Queste azioni comportano, per le vittime: umiliazione, lesione della propria immagine e della propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali e nella ricerca di un impiego, forti disagi all’integrità psichica.

La vittima, infatti, subisce uno stress di continuo che può indurre condotte evitanti, ansia, attacchi di panico, depressione e in casi estremi, suicidio.

Il 19 luglio 2019 il Parlamento ha approvato la legge n. 69 “Codice Rosso” che affronta il problema della violenza maschile contro le donne con interventi preventivi e repressivi.

La nuova legge sul “Codice rosso” ha introdotto esplicitamente con l’art. 10, il nuovo delitto previsto dall’art. 612 ter intitolato “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”.

La nuova fattispecie incriminatrice si riferisce a due ipotesi tra loro differenti il cui unico denominatore è rappresentato dalla diffusione delle immagini senza il consenso dell’interessato.

La prima ipotesi è sancita dal primo comma del nuovo articolo il quale prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la condotta incriminatrice è quella di: “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

La condotta tipica, dunque, si articola in cinque distinte ipotesi (invia, consegna, cede, pubblica, diffonde) il cui tratto in comune è rappresentato dal fatto che il soggetto ritratto non presta il suo consenso alla divulgazione, dal fatto che tali video o immagini riguardino un contenuto sessualmente esplicito e dal fatto che tali immagini o video fossero destinati a rimanere privati ovvero non resi pubblici o divulgati a terzi.

In tali casi la pena edittale prevista è quella della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000.

Al contrario l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 612 ter, si riferisce a chi pone la stessa condotta tipica prevista nel primo comma, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i filmati o i video.

In questo secondo caso, tuttavia, la condotta deve essere caratterizzata da un elemento ulteriore ovvero la finalità di recare danno alle persone rappresentate nelle immagini o nei video dal contenuto sessualmente esplicito.

Infine, gli ulteriori tre commi della norma si riferiscono a due circostanze aggravanti e al regime della procedibilità del reato.

In particolare, con riguardo alle aggravanti la prima è prevista se il fatto è commesso “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”, quanto alla seconda circostanza aggravante, invece, essa opera quando il reato è commesso “in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Accanto alla tutela giuridica, tuttavia, è necessario che la vittima possa contare sulla c.d. “tutela sociale” ovvero sul superamento di alcuni stereotipi quali: doppia morale, recupero della modernità della donna e delle conquiste fatte anche sul piano sessuale, lotta, sin dalla tenera età agli stereotipi di genere, valorizzazione della libertà, intesa anche come emancipazione sessuale, aiuto per la vittima nel superamento della cristallizzazione del ruolo passivo, superamento dei giudizi di valore.

Perché, infatti, può esistere la porno-vendetta? Può parlarsi di «vendetta» proprio per il negativo ritorno d’immagine che a livello sociale colpisce le donne, giudicate poco serie e sessualmente spregiudicate quindi moralmente discutibili.

La porno vendetta colpirebbe allo stesso modo anche l’uomo?

L’uomo vittima di porno vendetta sarebbe giudicato un poco di buono o forse verrebbe considerato un latin lovers?

Gli uomini, infatti, statisticamente sono più vittime di sextortion che di porn revenge, ovvero sono ricattabili solo se hanno qualcosa da perdere es famiglia, ma il giudizio non è negativo tout court!

Alle normali ripercussioni sociali, relazionali, scolastiche o lavorative, oltre che psicologiche sulla persona coinvolta, si aggiungono il senso di tradimento profondo e spesso il senso di colpa, dovuti al fatto di essere stati consenzienti nella produzione del materiale, credendo di essere in una situazione di intimità e sicurezza con il revenger.

La nostra cultura spesso tende a colpevolizzare le vittime, anziché sostenerle e aiutarle.

Genitori, vicini di casa, colleghi, persone estranee che vengono in contatto con il materiale condiviso, tendono a concentrare il loro biasimo sulla persona colpita dalla violenza anziché sul fautore della stessa.

Non dobbiamo quindi educare solo al buon uso della rete ma anche a non lasciare che i pregiudizi e i tabù legati alla sessualità aggiungano violenza alla violenza.

Qualunque lotta alla violenza reale o virtuale è destinata a rimanere incompleta se gli stereotipi del “cacciatore” e della “preda”, che nascono sin dall’infanzia, quando una certa idea di femminilità e di mascolinità mette radici, non saranno definitivamente sradicati.

La sfida per le nuove generazioni è quella di poter vivere in un contesto socio-culturale dove attraverso i canali dell’educazione e del controllo sociale, prima che giuridico, la violenza di genere potrà considerarsi superata.

Claudia Ambrosio - Avvocato e Criminologa

RIFERIMENTI

logo icted

ICTEDMAGAZINE

Information Communicatio
Technologies Education Magazine

Registrazione al n.157 del Registro Stam­pa presso il Tribunale di Catanzaro del 27/09/2004

Rivista trimestrale  

Direttore responsabile/Editore-responsabile intellettuale

Luigi A. Macrì