Diritto e informatica forense

La rilevanza penale del commercio on line

La rilevanza penale del commercio on line

INTRODUZIONE

Il commercio elettronico è sicuramente il servizio con le maggiori prospettive di crescita tra quelli messi a disposizione dell’utente su Internet. Tale fenomeno rivoluziona le dinamiche economiche sia dal punto di vista delle imprese (produttori, commercianti, consumatori e banche) che dal lato del consumatore, implicando un abbattimento delle barriere fisiche. Perciò vengono ridotti i costi, si migliorano la qualità dei prodotti e dei servizi e si riducono i tempi di consegna.

Ciò comporta instaurare un rapporto di fiducia e confidenza tra le parti in gioco, soprattutto per quanto riguarda l´identità dei soggetti, l´individuazione della sede del fornitore, l´integrità e la sicurezza dei messaggi scambiati, la protezione dei dati personali, la validità e l´efficacia del contratto stipulato per via telematica o informatica, la sicurezza nei pagamenti.

 La criminalità informatica è stata facilitata soprattutto dall’astrattezza e dalla immaterialità del cyberspazio, che, impedendo un contatto diretto con gli utenti, favoriscono la commissione di condotte a profilo fraudolento, il che si traduce in una crescita esponenziale delle aggressioni al patrimonio e all’autodeterminazione a danno degli utenti di Internet.

Il quadro normativo nazionale odierno tutela gli operatori economici avveduti, consentendo un’efficace repressione delle condotte criminose compiute a mezzo di strumenti informatici. 

Il COMMERCIO ELETTRONICO

Nel 1997, nel "The Content Challenge", la Commissione Europea dà la seguente definizione di commercio elettronico:

“Il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via elettronica. Esso si basa sull’elaborazione e la trasmissione elettronica delle informazioni, incluso testi, suoni e video immagini. Il commercio elettronico comprende molte attività diverse, quali la compravendita di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione in linea di contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le contrattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le gare d’appalto e le vendite all’asta, il design e la progettazione in collaborazione, la selezione in linea dei fornitori, il marketing diretto dei beni e servizi per il consumatore, nonché l’assistenza post-vendita. Nel commercio elettronico rientrano tanto prodotti (ad esempio, beni di consumo, attrezzature sanitarie), quanto servizi (ad esempio, servizi di informazione, finanziari e legali), tanto attività tradizionali (come assistenza sanitaria e istruzione), quanto nuova attività come ad esempio i negozi virtuali”.

Sono diversi i profili dei diversi mercati possono essere così sintetizzati:

  1. business-to-business (ossia operazioni commerciali sviluppate in rete fra aziende, è attualmente l'area maggiormente sviluppata del commercio elettronico);
  2. business-to-consumer (cioè quello che ha come protagonisti le aziende e i consumatori finali identifica lo stereotipo tipico dell'e-commerce, ovvero l'azienda che vende su internet qualsiasi bene o servizio).
  3. Intra-business (sono cioè imprese di grandi dimensioni che svolgono la loro attività utilizzando Intranet, ovvero reti locali di telecomunicazioni ad accesso regolato che si avvale della tecnologia internet e permette di condividere risorse. È generalmente posseduta e gestita da un'impresa ed è infatti accessibile solo a chi lavora all'interno dell'azienda).
  4. business-to-administration (si tratta di un nuovo scenario di rapporti di comunicazione e di interessi che emerge con evidenza all'interno della società dell'informazione. Si intende il mercato di beni/servizi prodotti dalle imprese e rivolti alle Pubbliche Amministrazioni).
  5. consumer-to-administration (ovvero, ll mercato di beni/servizi scambiati fra cittadini privati e Pubblica amministrazione).

Inoltre, dobbiamo fare delle precisazioni tecniche sulla natura del commercio on -line. Le operazioni di pagamento on line sono state rese più sicure da protocollo SET (Secure Electronic Transaction) nato dalla collaborazione di Visa e Mastercard con maggiore segretezza e sicurezza dei dati.

La maggior parte dei siti e-commerce moderni utilizzano modelli di crittografia cioè un sistema pensato per rendere illeggibile un messaggio a chi non possiede la chiave di decodifica come il Trasport Layer Security (SLL- TLS). L’abbinamento di questo protocollo a quello HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), struttura portante di Internet (World Wide Web), ha permesso un nuovo protocollo: l’HTTPS, garantendo una maggiore integrità e trasmissione confidenziale dei dati. Le sue pagine sono facilmente riconoscibili perché sono contrassegnate da un lucchetto visibile nella parte inferiore del browser (motore di ricerca) utilizzato.

NORMATIVA E IPOTESI DI REATO

Viene recepita la direttiva europea sul commercio elettronico n. 2000/31/CE e trova la sua attuazione sul territorio italiano con il D.lgs. n. 70/2003.

Lo scopo di questa direttiva è quello di garantire e consentire lo sviluppo dei servizi della società dell’informazione. Il nostro legislatore italiano ha cercato di disciplinare secondo la direttiva particolari ambiti quali: la disciplina giuridica dello stabilimento dei prestatori di beni o servizi della società dell'informazione, il regime delle comunicazioni commerciali, la disciplina dei contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri.

Le condotte relative alle truffe perpetrate mediante l´impiego di piattaforme virtuali riconducono ad una serie di tipologie ben definite riassumibili nelle seguenti ipotesi:

  • la descrizione di un oggetto nel quale si fa esplicito riferimento a un modello o una marca più pregiata, nel tentativo di ingannare il compratore o comunque di influenzarlo indebitamente;
  • vendita di un oggetto dichiarando caratteristiche non vere, ad esempio un oggetto in pessime condizioni che viene descritto come "praticamente nuovo";
  • mancato recapito della merce legittimante acquistata;
  • mancato invio di compenso spettante al venditore.

Il rischio di frode è in funzione della scarsa prudenza degli operatori, ad esempio spesso accade che i dati della carta di credito non vengano carpiti mentre viaggiano su Internet ma in altri momenti.

Le tecniche più comuni secondo le testimonianze della polizia, utilizzate dai criminali sono le seguenti:

  • Agire come "merchant account" cioè offrire un servizio di intermediazione, per poi riutilizzare, illecitamente, i numeri di carta di credito di cui si è entrati in possesso.
  • Utilizzare software che generano numeri di carta di credito.
  • Avere complici all´interno delle strutture finanziarie che si occupano della gestione delle carte di credito.

Appare evidente, quindi, che qualsiasi titolare di carta di credito risulta vulnerabile a questo tipo di attacchi, anche se non ha mai usato la carta su Internet.

Altra tematica rilevante è quella relativa al bitcoin, sistema elettronico di pagamento, che ha consentito la creazione del cosiddetto ‘contante digitale” consente sia di effettuare pagamenti a distanza, sia di essere anonimo e di non supportare commissioni di intermediazione, nessuna autorità centrale emette nuova moneta

Bitcoin, come sistema di pagamenti, a differenza dei sistemi e circuiti di credito finora presenti, non consente di trasferire euro, dollari o altre valute, ma solo bitcoin.  Il Bitcoin code utilizza la crittografia a chiave pubblica, cioè un algoritmo crittografico asimmetrico che si serve di due chiavi, generate matematicamente: la chiave privata, impiegata per ‘crittografare’ o firmare digitalmente il documento, il “denaro digitale”, e la chiave pubblica, che viene usata per “decrittografare” il messaggio o per verificare la firma. Molti sono i dubbi che circondano il Bitcoin: in particolare i rischi di riciclaggio e i cyber attacchi, la forte volatilità, l’inquadramento normativo e fiscale sono gli aspetti che destano le maggiori perplessità. L’assenza di intermediari finanziari, rischia di dar luogo a operazioni di riciclaggio e finanziamento ad attività per lo più illecite principalmente nel deep web, l’area di internet che si nasconde al di sotto del web in cui si navigare al fine di operazioni illecite, in primis nel dark web!

In conclusione, causa dell’inesistenza o della precarietà di trattati di collaborazione internazionale fra le autorità giudiziarie dei vari Stati tali reati si verificano in toto – o in parte – su un server estero, e nel mondo esistono dei Paesi ove i criminali possono compiere reati informatici senza essere perseguiti. É un problema non solo di giurisprudenza, o di esecuzione dei provvedimenti, ma anche e soprattutto di possibilità in concreto di condurre indagini e di principio di effettività nella ricerca della prova.

Giovanna Brutto

Dott.ssa in Scienze politiche e sociali

 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

  • AMATO, L. FANTACCI, Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali, EGEA Università Bocconi Editore, Milano 2016.
  • Lorusso Piero L'insicurezza dell'era digitale. Tra cybercrimes e nuove frontiere dell'investigazione (Confini sociologici), Ed. Franco Angeli, 2012.
  • http://www.tecnoteca.it
  • https://eur-lex.europa.eu
  • sicurezzanazionale.gov
  • http://www.altalex.com/

RIFERIMENTI

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